L'aliquota IVA per i servizi di realizzazione di impianti fotovoltaici e di riscaldamento
L'importo dell'IVA per i servizi di cui sopra richiede la tassazione IVA con aliquota del 23%, sebbene in alcuni casi il legislatore abbia ammesso la possibilità di un'aliquota agevolata dell'8%. Il fattore determinante è qui la superficie utile dell'edificio unifamiliare in cui è prevista l'installazione.
Disposizioni di legge in materia di IVA
Nella legge dell'11 marzo 2004 è stato sancito l'importo dell'IVA per vari prodotti. Per gli impianti fotovoltaici o di riscaldamento si applica l'art. 41, commi 12–12c della legge, in cui sono specificate le situazioni in cui è ammessa l'aliquota agevolata dell'8%.
L'aliquota di cui sopra riguarda la costruzione, la ristrutturazione, la riqualificazione termica, l'ammodernamento o la trasformazione di edifici o di loro parti, se rientrano nel programma di edilizia sociale. In particolare, ciò riguarda:
- case con una superficie utile non superiore a 300 m2, oppure
- appartamenti con una superficie utile non superiore a 150 m2.
L'interpretazione della disposizione di cui sopra permette di affermare che l'aliquota IVA agevolata si applica esclusivamente all'installazione per uso privato. Questa è l'unica condizione per l'acquisto di impianti di riscaldamento, ma esistono condizioni aggiuntive per l'acquisto di un impianto fotovoltaico.
Disposizioni IVA per gli impianti fotovoltaici
L'aliquota IVA dell'8% si applica al fotovoltaico solo per l'installazione di pannelli solari sul tetto o sul terreno di una casa con una superficie utile non superiore a 300 m2.
Nell'attuale quadro giuridico occorre tuttavia conoscere le diverse aliquote IVA per gli investimenti in impianti fotovoltaici e di riscaldamento. Eventuali errori nel calcolo dell'imposta possono infatti comportare la necessità di versare l'imposta arretrata o ulteriori sanzioni penali-tributarie.
Aliquota IVA per case con superficie utile superiore a 300 m2
I residenti di case con una superficie utile superiore a 300 m2 possono contare sull'applicazione parziale dell'aliquota IVA agevolata dell'8%. Nella situazione descritta, la base imponibile va suddivisa in modo proporzionale in base a quale parte dell'edificio rientra nella superficie utile indicata dalla legge. Tale parte sarà soggetta all'IVA dell'8%. La parte che supera la superficie utile sarà invece soggetta all'IVA del 23%.
La diversità delle disposizioni fiscali in caso di utilizzo delle FER in Polonia richiede spesso il ricorso all'aiuto di esperti, affinché la persona non commetta errori e possa soddisfare tutti i requisiti di legge.
Aliquota IVA per gli impianti il cui acquirente è un'impresa
Gli impianti di riscaldamento e fotovoltaici acquistati dalle imprese sono in ogni caso soggetti a un'aliquota IVA del 23%.